Termini e Condizioni

Termini e Condizioni di utilizzo relative ai servizi forniti attraverso il sito web il Mio Volo Cancellato

Di seguito riportiamo i termini e le condizioni generali relative ai servizi di consulenza proposti attraverso il sito web IlMioVoloCancellato e la società titolare dello stesso: IMVC Consulting srl, con sede in Nocera Inferiore alla Via Lorenzo Fava 45, P. IVA 06266310652.

Preghiamo i visitatori del sito di leggere attentamente quanto di seguito riportato così da sapere quali saranno i rispettivi doveri una volta richiesta la nostra assistenza.

 

Articolo 1: OGGETTO DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI OFFERTI SUL SITO ILMIOVOLOCANCELLATO.IT

1.1 I servizi forniti attraverso  il sito web IlmioVoloCancellato e la società titolare dello stesso IMVC Consulting srl (o sulle altre pagine ad esso collegate) non rappresentano un’offerta vincolante di conclusione di un contratto.

1.2 IMVC Consulting srl si occupa di richiedere la puntuale applicazione del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo), in base al quale e in conformità con le disposizioni ivi contenute, le compagnie aeree potrebbero essere tenute al pagamento di una “compensazione pecuniaria” e/o di un indennizzo e/o risarcimento in favore del passeggero.

1.3 IMVC Consulting srl curerà – per conto del proprio Cliente – la presentazione del reclamo per la richiesta, in via stragiudiziale, alle compagnie aeree della prevista “compensazione pecuniaria” e/o di eventuali ulteriori risarcimenti, nonché tutta l’attività ad essa collegata ivi compresa l’eventuale proposizione di una domanda giudiziale nei confronti del vettore tenuto al versamento della predetta compensazione. Tale richiesta non escluderà la possibilità, per il Cliente, di avanzare altre richieste di pagamento nei confronti della compagnia aerea come, ad esempio, la perdita di opportunità e/o altri danni comunque scaturenti dal contratto di trasporto.

1.4 L’attività sopra descritta, prestata da IMVC Consulting per il perseguimento delle somme previste dalla normativa di cui sopra, è frutto della volontà del Cliente di richiedere i servizi di soggetto terzo specializzato per la tutela di diritti esercitabili anche individualmente.

 

Articolo 2: ACCETTAZIONE DELL’INCARICO

2.1 Quando è inoltrata a IMVC Consulting la richiesta di assistenza dal Cliente, quest’ultimo accetta, automaticamente e contemporaneamente, le presenti Condizioni generali di contratto.

2.2 L’accordo è concluso unicamente se IMVC Consulting accetta espressamente la richiesta di assistenza del Cliente a mezzo di una successiva e-mail ed il Cliente fornisce tutta la documentazione richiesta. In ogni caso, anche successivamente all’accettazione dell’incarico, IMVC Consulting si riserva il diritto di rifiutare ex post qualsiasi richiesta di assistenza senza essere tenuta a fornire motivazione alcuna, informando il cliente della propria decisione senza irragionevole ritardo.

2.3 Se IMVC Consulting accetta la richiesta di assistenza del cliente, a quest’ultimo sarà richiesto di firmare una Procura in favore dei consulenti legali esterni della società. Con la sottoscrizione della Procura, l’accordo è concluso tra IMVC Consulting ed il Cliente. L’accordo sarà perfezionato solo alla ricezione di tutta la documentazione richiesta per l’istruzione della pratica.

Articolo 3: NATURA DELL’INCARICO

3.1 L’attività di consulenza offerta tramite IMVC Consulting è sempre gratuita per il cliente, ad eccezione per l’attività indicata nel successivo articolo 6.

3.2 In ogni caso, occorre precisare che la società agisce per interesse economico, il quale verrà soddisfatto per mezzo delle somme liquidate, in fase stragiudiziale, direttamente dalla compagnia aerea o, nel caso di fase giudiziale, dal Giudice.

 

Articolo 4: DOVERI E OBBLIGHI DELLA SOCIETA’.

4.1 IMVC consulting, prima dell’accettazione dell’incarico, verifica la sussistenza dei presupposti necessari all’espletamento dello stesso. La società si riserva il diritto di accettare o meno l’incarico, previa verifica del caso sottoposto alla sua attenzione, senza alcuna responsabilità in caso di mancata accettazione. In caso di mancata accettazione dell’incarico, la società non avrà alcun obbligo o responsabilità verso il turista/passeggero in merito alle pretese dallo stesso vantate ed alle eventuali prescrizioni o decadenze connaturate al settore turistico.

4.2 Dopo l’accettazione dell’incarico, IMVC si impegna a:

  1. inoltrare un formale reclamo alla compagnia aerea e, in caso di mancato riscontro nei termini previsti dalla legge, tentare il recupero giudiziale di quanto dovuto a titolo di compensazione pecuniaria e/o altro tipo di risarcimento come sopra descritto;
  2. Laddove la Compagnia aerea non corrisponda la somma richiesta a titolo di indennizzo e/o risarcimento entro un termine ragionevole, IMVC potrà autonomamente decidere le modalità con cui formulare il reclamo nei confronti della compagnia aerea, senza limitazioni, ivi compreso l’utilizzo degli strumenti della “Negoziazione Assistita” e della “Mediazione obbligatoria” e la successiva iscrizione a ruolo o meno di un eventuale ricorso. Nel caso in cui un rappresentante e collaboratore legale sia incaricato di intraprendere l’Azione giudiziale a mezzo dell’iscrizione a ruolo del ricorso, il Cliente consentirà a IMVC di concedere al rappresentante e collaboratore legale l’accesso a tutti i dati sino ad allora trasmessi a IMVC nonché di permettere l’inoltro delle informazioni relative ai procedimenti avviati per conto di IMVC.
  3. Qualora un’ulteriore, Procura, Dichiarazione, o altro documento complementare dovesse risultare necessario, il Cliente si impegna a sottoscrivere siffatti documenti complementari.
  4. IMVC si impegna ad informare tempestivamente il passeggero qualora una eventuale offerta transattiva da parte della compagnia aerea sia inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente. In questo caso, l’accettazione della proposta transattiva avverrà soltanto previo consenso del cliente

 

Articolo 5: PAGAMENTI – COSTI DEL SERVIZIO.

5.1 IMVC si impegna sostenere tutte le spese, vive e non, necessarie per l’espletamento dell’incarico (spese di corrispondenza, di domiciliazione, per l’eventuale instaurazione del giudizio, etc…) anche nell’ipotesi in cui la richiesta di rimborso dovesse essere respinta.

5.2 In tutti i casi di conseguimento della “compensazione pecuniaria” richiesta (o di una parte di essa) e/o di ogni altro tipo di risarcimento, dopo la conclusione del presente accordo, fatta salva l’ipotesi di cui al successivo articolo 6, a IMVC non sarà dovuta alcuna somma a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenute, tenuto conto che ogni importo sarà liquidato direttamente dalla compagnia aerea ovvero dal Giudice adito.

5.3. Nel caso in cui la compagnia aerea provveda ad effettuare un pagamento unico, comprensivo della compensazione pecuniaria (o di altro tipo di risarcimento) e delle spese legali dovute per l’attività svolta (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: rimborso spese stragiudiziali e/o spese legali di giudizio, spese di esecuzione di un provvedimento, della condanna ex art. 96 c.p.c., della condanna per “lite temeraria”, delle ulteriori somme liquidate in funzione della colpa grave o dolo della convenuta) IMVC si impegna ad accreditare al cliente la compensazione pecuniaria o l’altro tipo di risarcimento ricevuto dalla compagnia per conto di quest’ultimo, al netto delle spese legali riconosciute;

5.4 La corresponsione del risarcimento oggetto dell’accordo con il Cliente, decurtato delle spese liquidate dalla Compagnia (così come dettagliate nel precedente articolo), sarà eseguita in favore del Cliente senza ritardo. Il pagamento verrà eseguito in favore della persona che ha sottoscritto la Procura, o altro soggetto a seguito di autorizzazione scritta, mediante bonifico bancario.

5.5 Se ai fini del pagamento il cliente comunica informazioni errate o insufficienti, IMVC non può essere ritenuta responsabile di pagamenti effettuati a un destinatario non corretto. In questo caso la medesima non sarà tenuta a recuperare quanto erroneamente pagato.

5.6 Laddove il Cliente, dopo vari solleciti e ragionevoli sforzi da parte di IMVC per contattare il medesimo ai recapiti dallo stesso fornito al momento del conferimento dell’incarico, non dovesse fornire alcun riscontro avente ad oggetto le informazioni necessarie ai fini della corresponsione di quanto concordato relativamente al risarcimento del volo, IMVC avrà diritto a trattenere il risarcimento che sarebbe dovuto essere corrisposto al Cliente.

5.7 Qualora il reclamo per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria” risulti infruttuoso, nessun compenso e/o rimborso spese sarà dovuto a IMVC per l’attività svolta.

5.8 Nessun interesse può essere richiesto relativamente al periodo compreso tra il pagamento in entrata effettuato dalla compagnia aerea e il pagamento in uscita effettuato da IMVC in favore del Cliente.

5.9 In caso di mancato accoglimento della domanda proposta, i clienti non saranno tenuti ad effettuare alcun pagamento né a favore della società IMVC né nei confronti dei professionisti incaricati da quest’ultima. Questo anche in caso di condanna alle spese legali, in favore della compagnia aerea, restando il rischio dell’insuccesso interamente a carico della società.

5.10 Nel caso in cui, a fronte di una sentenza di accoglimento in primo grado, la controparte soccombente notifichi un atto di appello avverso tale pronuncia, IMVC si riserva di valutare la difesa anche nel secondo grado di giudizio, senza chiedere compensi al Cliente, restando espressamente inteso però che, laddove il Giudice di appello dovesse riformare, anche solo parzialmente, la prima statuizione (quella positiva), con condanna alla restituzione delle somme, sarà il Cliente stesso a dover restituire integralmente le somme incassate in forza della sentenza riformata, essendo invece onere di IMVC farsi carico dell’eventuale restituzione di quanto liquidato a titolo di spese legali in entrambi i gradi di giudizio.

 

Articolo 6: DEROGHE.

Nelle fattispecie relative a voli operati dalle compagnie Ryanair Dac e Easyjet Airline Company Limited, in tutti i casi in cui, successivamente all’invio della diffida e/o reclamo stragiudiziale, si pervenisse al conseguimento della “compensazione pecuniaria” richiesta (o di una parte di essa) e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile, a IMVC sarà dovuta da parte del Cliente una somma pari al 30% (trenta per cento) di quanto ricevuto, a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenute.

Diversamente, nel caso di omesso riscontro alla suddetta diffida e/o reclamo stragiudiziale ovvero di mancato accoglimento delle richieste ivi formulate, ove IMVC procedesse mediante azione giudiziaria dinanzi al Giudice competente, non sarà dovuta da parte del Cliente alcuna somma a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenute, tenuto conto che ogni importo dovuto a IMVC sarà allo stesso liquidato direttamente dalla Compagnia aerea ovvero liquidato dal Giudice adito a conclusione del procedimento giudiziale.

 

Articolo 7: FACOLTA’ DEL CLIENTE DI ACCETTAZIONE DEL RIMBORSO ANTICIPATO.

7.1 IMVC consulting, previa approfondita analisi del caso sottoposto alla sua attenzione, a sua esclusiva discrezione, si riserva di proporre al cliente la scelta tra l’esecuzione del contratto con i termini ordinari (con questa opzione non sarà dovuta alcuna somma a titolo di compenso e/o rimborso delle spese sostenute) e l’esecuzione del contratto con liquidazione anticipata al cliente (cd. opzione di liquidazione anticipata), come sotto meglio descritta.

7.2 La scelta dell’opzione di liquidazione anticipata, permette al cliente di ricevere immediatamente il proprio rimborso ai sensi del Reg Ce 261/2004 come citata nell’art. 1, senza assumersi il rischio dell’eventuale insuccesso della pratica. Con la sottoscrizione del modulo di accettazione dell’opzione di liquidazione anticipata del rimborso, il cliente accetta di ricevere il 75% dell’importo del rimborso previsto dal citato reg ce 261/2004 o di altro regolamento applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo. Il predetto rimborso verrà corrisposto entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento da parte di IMVC del modulo di accettazione dell’opzione di liquidazione anticipata del rimborso con l’indicazione delle coordinate bancarie per l’accredito delle somme.

7.3 Dopo la firma del modulo di accettazione dell’opzione di liquidazione anticipata del rimborso, il cliente non potrà traferire ad altri il reclamo, parimenti dovrà cessare eventuali accordi sussistenti precedentemente con altre parti e/o con la compagnia aerea interessata impegnandosi inoltre ad indirizzare eventuali comunicazioni ricevute dalla stessa direttamente a IMVC. Inoltre, nel caso in cui il cliente dovesse ricevere il pagamento diretto del risarcimento da parte della compagnia sarà tenuto a versare la percentuale pattuita nell’accordo di cui sopra a IMVC Consulting.

7.4 Anche nel caso della conclusione di un procedimento giurisdizionale (ordinario o di cognizione sommaria) e di emissione di una sentenza o decreto monitorio, IMVC Consulting  si riserva la facoltà di proporre al passeggero la scelta tra le opzioni di cui al comma 1 del presente articolo: la prima opzione gli garantisce l’esecuzione del mandato con le modalità ordinarie, senza pagamento di alcun compenso e/o percentuale, con accettazione dell’alea del giudizio e del rischio dell’eventuale impugnazione con le relative tempistiche di liquidazione; la seconda opzione permette al cliente, con la sottoscrizione del modulo di accettazione dell’opzione di liquidazione anticipata del rimborso, di ricevere immediatamente, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di IMVC del modulo di cui sopra, l’accredito della somma liquidata dal giudice.

7.5 In questo secondo caso, con la sottoscrizione dell’opzione di liquidazione anticipata il cliente trasferisce a IMVC consulting la titolarità del diritto a riscuotere le somme a lui spettanti in forza del titolo giudiziale di cui sopra ed accetta di ricevere il 75% del totale riconosciuto dal Giudice nel ripetuto titolo giudiziale. Resta inteso che ogni rischio relativo alla procedura di recupero del credito così come ogni spesa relativa resterà a carico di IMVC.

7.6 Il Cliente infine con la sottoscrizione del modulo di accettazione dell’opzione di liquidazione anticipata autorizza espressamente IMVC consulting ad esercitare ogni diritto e facoltà processuale connessa con il recupero delle somme relative al credito di cui sopra ed ogni conseguente azione giudiziaria.

 

Articolo 8: DOVERI E OBBLIGHI DEL PASSEGGERO

8.1 In seguito al conferimento dell’incarico professionaleil cliente si impegna a:

  1. fornire tutta la documentazione richiesta necessaria all’espletamento dell’incarico;
  2. fornire informazioni veritiere, pertinenti alla predisposizione del reclamo da indirizzare alla compagnia aerea;
  3. garantire che nessuna procedura avente il medesimo oggetto è stata affidata in gestione a terzi e che nessuna controversia legale, avente ad oggetto la medesima pretesa, è già in preparazione o pendente tra gli assistiti e la compagnia aerea. Qualsiasi diverso accordo stipulato con terzi o in corso di stipulazione dovrà concludersi prima del conferimento dell’incarico.
  4. nell’ipotesi in cui la compensazione pecuniaria/risarcimento siano corrisposti dalla compagnia aerea direttamente nei suoi confronti, unitamente alle spese legali, versare a IMVC consulting che ha prestato la sua attività professionale le sole spese legali, entro un termine massimo di dieci giorni dal ricevuto pagamento;
  5. ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito, rilasciare le eventuali deleghe e/o autorizzazioni che si rendano necessarie, nonché la quietanza liberatoria in favore della compagnia in caso di accordo;

8.2 L’eventuale conclusione di accordi transattivi intervenuti autonomamente tra i clienti e la compagnia aerea, successivamente alla conclusione del presente accorso e direttamente collegabili all’attività svolta dalla società IMVC, comporterà come conseguenza a carico di ciascun cliente il pagamento dell’importo di Euro 100,00 (cento//00) a titolo di compenso per l’attività svolta.

Articolo 9: DURATA DEL CONTRATTO.

9.1 Il presente accordo si intende concluso quando:

  1. venga accolta la richiesta risarcitoria avanzata e la compagnia aerea provveda a liquidare le somme richieste a titolo di compensazione e/o risarcimento e, in aggiunta, le spese legali richieste per l’attività professionale svolta;
  2. venga comunicato al cliente il venir meno dei presupposti per richiedere il riconoscimento della compensazione pecuniaria e/o altro tipo di risarcimento dovuto in base alle normative vigenti;
  3. venga comunicata al cliente la probabile infruttuosità di ulteriori azioni stragiudiziali e giudiziali volte a richiedere il riconoscimento della compensazione pecuniaria e/o altro tipo di risarcimento;

9.2 Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti, con effetto immediato, previa comunicazione scritta.

 
Articolo 10: LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’.

10.1 La responsabilità di IMVC consulting nei confronti del Cliente è limitata al valore del reclamo presentato dal Cliente.

Articolo 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

11.1 IMVC consulting srl tratta i dati personali conformemente alle disposizioni di legge.

11.2 Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, alle finalità, modalità nonché i diritti spettanti all’interessato sono riportate nell’Informativa al trattamento dei dati personali sottoposta all’attenzione del cliente con autonoma e separata raccolta del consenso.

Articolo 12: DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE.

12.1 IMVC consulting è autorizzata a modificare le presenti condizioni generali di contratto e a pubblicare condizioni supplementari, in qualsiasi momento e senza fornire alcun preavviso. Qualora qualsiasi disposizione delle presenti dovesse risultare o diventare nulla, annullabile o inapplicabile, ciò non pregiudicherà in alcun modo la validità e gli effetti delle restanti disposizioni

12.2 Tutte le controversie relative alla interpretazione e/o esecuzione delle presenti condizioni saranno regolate dalle leggi italiane e le eventuali controversie insorte circa l’applicazione delle disposizioni ivi contenute saranno di competenza esclusiva del Foro di Nocera Inferiore.